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FOTOVOLTAICO CONDIZIONATO

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L’investimento in impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili è ammissibile solo

per le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica con codice Ateco

35.11 e per quelle che svolgono attività agricola ex articolo 2135 del Codice civile. 

Per  tutte  le  altre  imprese,  che  svolgono  attività  diverse  dalle  predette,  l'acquisto  di  un

impianto di produzione energetica (per esempio, impianto fotovoltaico, di cogenerazione,

mini  eolico  o  micro-generatori),  per  essere  ammissibile,  deve  far  parte  di  un  più  ampio

programma  di  investimento,  organico,  funzionale  e  coerente  con  l'attività  svolta  e

riconducibile  a  una  delle  tipologie  di  investimento  previste  nei  regolamenti  unionali

applicabili per settore.

 

05/02/2023

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