Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti. Cliccando su “Accetta”, proseguendo la navigazione, accedendo ad un’area del sito o selezionando un qualunque suo elemento, acconsenti all’uso dei cookie.

Accetta

Navigazione contenuti

Contenuti del sito

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Immagine dell'articolo

In alcuni casi la firma elettronica avanzata è sufficiente per sottoscrivere e poi registrare certe tipologie di contratti anche in ambito immobiliare. In tali circostanze non è quindi necessario usare per forza la firma elettronica qualificata o digitale.

Questi aspetti vengono chiariti con la pubblicazione della risoluzione 23/E dell’8 aprile 2021, che fornisce lo spunto per alcune considerazioni relative alle modalità di registrazione di atti e contratti formati e in maniera completamente digitale (“originale informatico” previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale).

La risoluzione risponde ad un’istanza di interpello presentata da un’agenzia immobiliare che opera online prevedendo la sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto locazione o trasferimento di immobili (offerte di acquisto e contratti preliminari) firmati dalle parti mediante un sistema di firma elettronica avanzata. Tale firma produce dei documenti dove la volontà di firmare dei contraenti è certificata dal log della procedura (autenticità), mentre l’integrità e l’immodificabilità è garantita dalla firma elettronica o dal sigillo (sostanzialmente una firma elettronica per società ed enti) utilizzando un certificato non intestato al firmatario ma al fornitore del servizio di firma.

Senza volersi addentrare in aspetti normativi troppo tecnici, è possibile evidenziare come, trattandosi di contratti immobiliari, l’Agenzia abbia evidenziato come ci siano alcuni contratti, quali ad esempio le locazioni ultra novennali o i contratti di cessione di immobili ed i relativi preliminari (art. 1350 e 1351 c.c.) o comunque quelli che riguardano la determinati diritti, per cui è prevista, pena la nullità, la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata (che però deve essere autenticata per ottenerne la trascrizione ai sensi dell’art. 2657 c.c.). A questa forma obbligatoria l’articolo 20 del CAD affianca quella del documento informatico sottoscritto con Firma Digitale o Firma Qualificata (che nella nostra normativa interna sono sostanzialmente equivalenti).

Viceversa, per quegli atti in cui è valida la forma scritta senza necessità di autentica (ad esempio le tipiche locazioni commerciali o abitative, oppure le offerte di acquisto di immobili) è in effetti sufficiente anche la Firma Elettronica Avanzata per la loro piena validità.

05/05/2021

Inserisci un commento

Nessun commento presente

Ultimissime

27 APR 2024

NUOVO CODICE IDENTIFICATIVO PER GLI AFFITTI BREVI

Maggiore Trasparenza e Lotta all'Abusivismo nel Turismo

27 APR 2024

INPS: ESAURITO PLAFOND PER ANTICIPO LIQUIDAZIONE TFS/TFR

A partire dal 25 aprile 2024, l'ente ha inibito la presentazione di nuove domande per l'anticipo della liquidazione

25 APR 2024

BUON 25 APRILE

L'Importanza della Libertà nelle Imprese Italiane

24 APR 2024

IL NORD-SUD DELLE IMPOSTE

Uno Sguardo ai Redditi e alla Tassazione nel 2023

23 APR 2024

LA CRESCITA DELLE PMI PENALIZZATE DALLA MANCANZA DI BANDA ULTRA LARGA

Il problema della connettività penalizza le aziende italiane

23 APR 2024

IDROGENO PER L’ENERGIA DEL FUTURO

l'Italia guida un progetto internazionale