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Concordato preventivo biennale 2026-2027: nuove disposizioni e indicazioni per le imprese edili

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Il Concordato preventivo biennale (CPB) torna al centro dell’attenzione con una serie di aggiornamenti normativi e chiarimenti che interessano imprese, professionisti e, in particolare, il settore delle costruzioni. Con la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha raccolto in un unico documento le indicazioni sulle modalità di adesione, sui requisiti richiesti, sui benefici fiscali e sulle circostanze che possono determinare l’uscita dal regime.

Le nuove disposizioni riguardano il biennio 2026-2027 e tengono conto delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 38/2026 e dal decreto legislativo n. 148/2026, conosciuto come decreto Omnibus. L’intento è offrire ai contribuenti un quadro più chiaro delle regole, consentendo loro di valutare con maggiore consapevolezza la convenienza dell’accordo fiscale.

Per le imprese edili assumono particolare rilievo le indicazioni relative alla determinazione dell’attività prevalente e al calcolo dei ricavi, soprattutto quando il risultato economico dell’anno è influenzato dall’andamento delle rimanenze immobiliari.

Adesione al concordato: la scadenza è il 2 novembre 2026

Per aderire alla proposta relativa al periodo 2026-2027, il termine ordinario del 31 ottobre 2026 slitta al 2 novembre 2026, poiché la data originaria cade di sabato. Per chi adotta un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la scadenza è invece fissata all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.

La comunicazione può essere trasmessa insieme al modello ISA allegato alla dichiarazione REDDITI 2026 oppure attraverso l’invio autonomo del frontespizio del modello REDDITI, selezionando l’apposita casella dedicata al CPB e inserendo il codice previsto. Questa seconda modalità non elimina l’obbligo di presentare regolarmente la dichiarazione dei redditi.

Anche l’eventuale revoca deve essere comunicata entro i termini stabiliti. Per il 2026 sono previste due modalità di trasmissione, entrambe attraverso i canali dichiarativi indicati dall’Agenzia delle Entrate.

Le principali modifiche per il biennio 2026-2027

Tra gli aggiornamenti più significativi rientrano le regole che limitano l’entità delle proposte formulate dall’Amministrazione finanziaria in relazione al punteggio ISA del contribuente.

Il reddito proposto non può superare quello dichiarato per il periodo precedente, opportunamente rettificato, oltre determinate percentuali: il 10% per chi raggiunge un punteggio ISA pari a 10; il 15% per punteggi da 9 a meno di 10; il 25% per valori da 8 a meno di 9; il 30% per punteggi da 6 a meno di 8 e il 35% per risultati inferiori a 6. Gli stessi criteri si applicano al valore della produzione netta ai fini IRAP, con le eccezioni previste quando la proposta risulta inferiore ai valori di riferimento del settore.

Un altro chiarimento riguarda l’iper-ammortamento per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing non viene inclusa nel reddito concordato, ma può essere dedotta in dichiarazione secondo le regole applicabili.

Cambiano anche le conseguenze delle irregolarità. Se un contribuente aderisce senza possedere i requisiti richiesti o in presenza di una causa di esclusione, l’adesione viene considerata priva di effetti, come se non fosse mai avvenuta. Inoltre, errori e omissioni nei dati utilizzati per formulare la proposta non determinano automaticamente la decadenza: questa scatta quando, a seguito di un accertamento, il reddito o il valore della produzione netta corretti superano di almeno il 30% quelli concordati.

Le violazioni possono, in determinate condizioni, essere corrette mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso. Restano escluse le fattispecie non regolarizzabili secondo la normativa, comprese quelle di natura penale e quelle relative ai dati ISA, oltre ai casi in cui siano già stati notificati specifici atti di liquidazione o accertamento.

Benefici fiscali per chi rinnova l’adesione

Per i contribuenti che avevano aderito al concordato nel biennio 2024-2025 e scelgono di rinnovarlo per il periodo 2026-2027, il decreto Omnibus prevede un rafforzamento di alcuni vantaggi premiali.

In particolare, aumentano i limiti entro i quali è possibile beneficiare dell’esonero dal visto di conformità per determinate compensazioni fiscali: fino a 100.000 euro annui per l’IVA e a 70.000 euro per le imposte dirette e l’IRAP. Per i rimborsi IVA, l’esonero dal visto o dalla garanzia può arrivare a 100.000 euro annui.

È inoltre prevista una maggiore riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento relativa alle imposte sui redditi e all’IVA: il periodo di riduzione passa da almeno un anno a due anni.

Per i versamenti sono contemplate possibilità di rateizzazione senza interessi delle somme dovute a saldo e in acconto, nonché modalità di calcolo degli acconti con il metodo storico senza le maggiorazioni indicate dalla disciplina precedente.

Il regime permette anche di regolarizzare alcune annualità pregresse, dal 2020 al 2023, attraverso un’imposta sostitutiva agevolata, calcolata in base al punteggio ISA. Per gli anni 2020 e 2021 è prevista una riduzione del 30%. Il pagamento potrà essere effettuato, secondo le condizioni stabilite, in un’unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027 oppure in un massimo di dieci rate mensili.

Imposta sostitutiva sul reddito concordato

I contribuenti che aderiscono al CPB possono scegliere di applicare un’imposta sostitutiva sulla quota di reddito concordato che eccede il reddito effettivo dell’anno precedente, dopo le rettifiche previste. L’opzione può essere esercitata anche soltanto per una delle due annualità interessate.

Le aliquote variano in base al punteggio ISA: il 10% per chi ottiene almeno 8, il 12% per punteggi da 6 a meno di 8 e il 15% per risultati inferiori a 6. Per la parte di eccedenza che supera gli 85.000 euro si applicano invece le aliquote ordinarie indicate dalla disciplina: il 43% per i contribuenti soggetti a IRPEF e il 24% per quelli soggetti a IRES.

Per chi non aderisce al concordato o decade dal regime è confermato, inoltre, un rafforzamento delle attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza, anche attraverso l’incrocio delle banche dati disponibili. Per alcune violazioni riferite ai periodi d’imposta e ai tributi interessati, le soglie previste per l’applicazione delle sanzioni accessorie vengono ridotte della metà.

Imprese edili: perché le rimanenze sono determinanti

Per il comparto delle costruzioni, uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda il rapporto tra ricavi e variazione delle rimanenze. Entrambi gli elementi devono essere considerati per individuare l’attività prevalente, verificare l’applicabilità degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e valutare le condizioni necessarie per aderire al concordato.

Il principio assume particolare importanza nel settore immobiliare, dove un’impresa può sostenere costi e sviluppare un progetto per un periodo prolungato senza registrare ricavi immediati. In questi casi, l’incremento delle rimanenze può riflettere l’avanzamento dell’attività, anche quando le vendite non sono ancora avvenute.

Secondo i chiarimenti richiamati nel documento, l’assenza di ricavi accompagnata da un aumento delle rimanenze non costituisce automaticamente una situazione di svolgimento anomalo dell’attività tale da impedire l’applicazione degli ISA. Un’impresa di costruzioni può quindi, in presenza degli altri requisiti, applicare l’indice di riferimento e valutare l’accesso al CPB.

La variazione delle rimanenze è rilevante anche per verificare il superamento dei limiti dimensionali previsti. Il valore da considerare ai fini della cessazione del concordato è pari a 7.746.853,50 euro, soglia che corrisponde al limite di riferimento maggiorato del 50%. Per la verifica occorre tenere conto dei ricavi e della variazione delle rimanenze registrata nel medesimo periodo, sia positiva sia negativa.

Cosa devono valutare le imprese di costruzioni

Per le aziende edili, il concordato preventivo biennale richiede un’analisi attenta della situazione contabile e fiscale, soprattutto quando l’attività comprende interventi immobiliari con tempi di realizzazione lunghi. La valutazione non può basarsi soltanto sui ricavi effettivamente conseguiti, ma deve comprendere anche l’evoluzione delle rimanenze e gli altri elementi rilevanti per l’applicazione degli ISA.

Prima di aderire, è quindi opportuno verificare i requisiti di accesso, la correttezza dei dati dichiarati, l’eventuale presenza di cause di esclusione e gli effetti economici e fiscali dell’accordo per entrambe le annualità. Un esame preventivo può aiutare a comprendere i benefici potenziali, gli obblighi da rispettare e i rischi connessi alla decadenza.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro organico delle regole applicabili, ma la convenienza del CPB dipende dalla situazione specifica di ciascuna impresa. Per questo, soprattutto in presenza di consistenti rimanenze immobiliari o di investimenti pluriennali, è importante confrontarsi con il proprio consulente fiscale prima di prendere una decisione.

15/10/2026

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