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RISARCIMENTO DANNI DA INFORTUNIO SUL LAVORO: FOCUS SUL DANNO DA PERDITA PARENTALE

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Il danno da perdita parentale rientra nell’ambito della consulenza legale per l’infortunio sul lavoro.

Si definisce danno da perdita parentale quello legato ad un illecito causato da un errore medico, un incidente stradale, una malattia professionale e/o infortunio sul lavoro.

Questo evento ha conseguenze dirette anche sulla famiglia della persona scomparsa che, in tali circostanze, vengono identificate come vittime secondarie dell’illecito e quindi aventi diritto ad un risarcimento.

In questa guida ci occuperemo di:

-        Identificare colo che possono richiedere il risarcimento del danno da perdita parentale;

-        Le voci del danno oggetto di risarcimento: la differenza tra danno iure proprio e danno iure hereditatis.

Chi può richiedere il risarcimento del danno da perdita parentale

Possono presentare tale richiesta i membri della famiglia nucleare ovvero il coniuge e/o i figli del soggetto leso/defunto.

Per ottenere tale risarcimento non basta fornire una prova di coabitazione, è necessario infatti dare prova di un rapporto affettivo “intenso” e perdurante con il soggetto leso/defunto.

Per quanto riguarda coloro che non appartengono alla famiglia nucleare, ovvero la famiglia parentale (nonni, fratelli, eccetera): possono presentare domanda di risarcimento ma è necessario dimostrare di aver subito uno sconvolgimento affettivo-relazione dovuto alla morte o alla lesione della persona cara (a prescindere dal rapporto di coabitazione).

Quali sono le voci del danno oggetto di risarcimento

Quando si parla di risarcimento danni da perdita parentale le voci considerate risarcibili sono il danno  iure proprio ed il danno iure hereditatis, vediamo quali sono le differenze.

DANNO IURE PROPRIO

Questa categoria di danno include le voci di danno che i famigliari della persona lesa o deceduta hanno subito direttamente per effetto dell’evento che si è verificato.

Ad essere risarcito sarà il danno di tipo:

-        Patrimoniale: comprende le spese economiche o mancati introiti collegati alla lesione o alla perdita della persona cara in modo casuale. Ecco qualche esempio: spese di vitto/viaggio/alloggio presso l’ospedale, perdita delle utilità economiche fornite dal soggetto leso/deceduto ai parenti, eccetera.

-        Non patrimoniale: può essere di tipo morale, parentale o biologico.

o   Il danno morale è rappresentato dal pregiudizio legato alla sofferenza psicologica e morale causata dalla morte/lesione della persona cara;

o   Il danno parentale: è l’impossibilità di non poter più vivere il rapporto affettivo e la presenza della persona cara;

o   Il danno biologico: si manifesta quando il famigliare a causa della lesione/morte della persona casa subisce una lesione della propria integrità psicologica e fisica (sindrome depressiva cronica).

È bene ricordare che per tradurre in termini monetari il risarcimento associato al danno morale vengono impiegate tabelle apposite, accomunate da alcuni criteri quali età della vittima principale e secondaria, grado di parentela esistente, convivenza, presenza di altri congiunti del nucleo familiare.

DANNO IURE HEREDITATIS

Questa tipologia di danno viene risarcita soltanto nel caso di morte del soggetto coinvolto nell’infortunio.

In questa tipologia individuiamo due danni:

-        Tanatologico: è la sofferenza provata dal defunto nel momento compreso tra le lesioni e la sua morte per il dolore fisico e la consapevolezza della propria morte;

-        Biologico terminale: è la lesione massima del bene salute e viene risarcito soltanto nel caso in cui le lesioni e l’evento della morte non siano contestuali. È necessario dunque che tra questi due “momenti” intercorra un certo lasso di tempo.

La giurisprudenza precisa inoltre che ai fini del risarcimento del danno tanatologico è necessario che ricorrano i seguenti presupposti: percezione della realtà, consapevolezza della propria morte, coscienza e lucidità della vittima prima della sua morte.

Se ricorrono questi presupposti gli eredi del soggetto defunto potranno godere del risarcimento di tale danno trasmesso loro, come si dice in gergo tecnico, mortis causa.

05/02/2025

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