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IL RECESSO DEL SOCIO NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

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Molte srl arrivate ad un certo punto della loro vita si trovano ad affrontare l’aggiornamento della composizione societaria con l’entra di nuovi soci e l’uscita di altra, o la possibilità di recesso.

L’argomento è stato trattato recente dallo Studio Legale LBM studio specializzato nel diritto societario.

Sicuramente la possibilità del recesso di un socio nelle srl è tra quelle che spesso vengono affrontate. L’Avvocato Vincenzo Maruccio spiega come il socio di una s.r.l. ha la facoltà di uscita dalla società mediante lo strumento del recesso, la cui disciplina specifica è individuata all’art. 2473 c.c.

“Il diritto di recesso è la facoltà concessa ai soci di risolvere il contratto sociale al verificarsi di alcune fattispecie previste dall’art. 2473 c.c.

Si tratta di un atto privo di forma specifica che può derivare anche da un comportamento concludente e diviene efficace per effetto della sola manifestazione di volontà unilaterale del socio recedente, senza che occorra alcuna accettazione da parte della società” Spiega l'avvocato Vincenzo Maruccio.

Il recesso è, dunque, il potere riconosciuto ad ogni socio di sciogliersi unilateralmente dal contratto sociale ottenendo la liquidazione della propria quota societaria vale a dire il rimborso della propria partecipazione a valori equi.

La legge prevede due tipi di recesso – quello convenzionale – la cui disciplina è stabilita nell’atto costitutivo e quello legale che, come abbiamo visto, è disciplinato dall’art. 2473 c.c.

Per il recesso convenzionale bisogna quindi far riferimento alle modalità e disposizioni previste da ogni specifico atto costitutivo.

Il recesso legale prevede invece una disciplina generale contenuta all’art. 2473 c.c. che si attiva al ricorrere di specifici casi, anche se l’atto costitutivo nulla prevede in termini di recesso.

La legge assicura quindi una tutela minima ai soci prevedendo delle cause legali che attribuiscono in ogni caso il diritto di recesso (cfr. art. 2473, comma 1, c.c.) senza che ciò possa essere eliminato per effetto di una clausola dell’atto costitutivo, neppure con il consenso unanime di tutti i soci.

Il recesso legale può essere esercitato per particolari cause distinte in due categorie:

cause di recesso derivanti direttamente dalla legge;

cause di recesso derivanti da una scelta dell’atto costitutivo che incide direttamente sulle posizioni dei soci.

Per quanto riguarda la prima categoria il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno consentito:

al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società;

alla fusione o scissione della società;

alla revoca dello stato di liquidazione (che equivale alla proroga della durata della società dopo la scadenza);

al trasferimento della sede all’estero;

al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo.

Le cause di recesso legale (sempre garantito) possono derivare da previsioni statutarie (ad esempio accordi di autonomia privata) che incidono negativamente sul socio e al verificarsi delle quali il socio, a tutela della propria posizione, può esercitare il diritto di recesso.

In particolare, le previsioni statutarie che alterano la posizione del socio possono derivare da:

modifica decisa a maggioranza dei diritti concernenti l’amministrazione o la distribuzione degli utili ex art. 2468, comma 4, c.c. (N.B. ogni modifica su tali punti deve essere adottata con il consenso di tutti i soci);

limitazioni previste nell’atto costitutivo alla circolazione per atto tra vivi o mortis causa alle partecipazioni sociali. A differenza di quanto previsto per le società per azioni, l’atto costitutivo può vietare il trasferimento (anche mortis causa) (cfr. art. 2469, comma 1, c.c.) delle quote sociali, ma lascia la possibilità al socio in tal caso di recedere;

eliminazione di una o più cause di recesso prevista nell’atto costitutivo;

nel caso di aumento di capitale è previsto il recesso per i soci che non concordano sulla decisione di offrire a terzi le quote di nuova emissione (facoltà quest’ultima prevista dall’art. 2481 bis c.c.);

in caso di modifiche dell’atto costitutivo che introducono o sopprimono clausole compromissorie (le clausole che attribuiscono la decisione sulle controversie agli arbitri) è richiesta l’approvazione dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Per i soci assenti o dissenzienti (ma anche astenuti) è previsto il diritto di recesso da esercitarsi entro i successivi 90 giorni (art. 34, comma 6, D.Lgs. 17/01/2003, n. 5).

Per le società contratte a tempo indeterminato i soci possono recedere in ogni momento.

Il recesso non può essere esercitato dal socio (e, se già esercitato, diviene privo di efficacia) nel caso in cui la società revoca la delibera che lo legittima o viene deliberato lo scioglimento della società.

L’articolo 2437-bis stabilisce che il diritto di recesso debba essere esercitato mediante apposita comunicazione alla società nella forma di lettera raccomandata spedita entro quindici giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione dei soci che legittima il recesso, se esso consegue appunto da una decisione dei soci oppure spedita entro trenta giorni dalla data in cui il socio è venuto a conoscenza del presupposto che legittima il recesso, se esso consegue da un fatto diverso da una decisione assunta dai soci.

Vincenzo Maruccio

Vincenzo Maruccio è avvocato specializzato in diritto commerciale e diritto societario, con oltre quindici anni di esperienza nel settore legale nazionale ed internazionale, in ambito giuridico ed economico-imprenditoriale per aziende pubbliche e private. Lo studio legale dell’avvocato Vincenzo Maruccio ha sede a Roma e a Milano.

14/02/2022

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