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ESONERO CONTRIBUTIVO 2022 SU ASSUNZIONI PER TURISMO E TERME

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L’esonero in questione consiste in una decontribuzione per le assunzioni di lavoratori a termine o con contratto stagionale effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 dai datori di lavoro che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Il beneficio è riconosciuto anche in caso di conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro dipendente a termine nei suddetti settori, per un periodo massimo di sei mesi, decorrenti dalla conversione.

La misura è stata introdotta dal Decreto Sostegni ter e rinnova l’analogo sgravio previsto dal Decreto Agosto per il 2020. Alla copertura finanziaria Il Governo provvede, nel limite di 60,7 milioni di euro per il 2022, con le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo che lo stesso Decreto Sostegni ter ha incrementato di 105 milioni di euro per il 2022.

Possono accedere al beneficio i  datori di lavoro privati rientranti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.

Nel dettaglio tale sgravo sarà applicato:

·     - per la durata del rapporto e fino ad un massimo di 3 mensilità per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale;

·  - fino ad un massimo di 6 mensilità a partire dalla data trasformazione a tempo indeterminato del contratto, in caso di stabilizzazione del rapporto.

Il beneficio concerne i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ed è riconosciuto nel rispetto di una misura massima, per singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua riparametrata e applicata su base mensile. In generale, dovrà comunque essere rispettato il limite complessivo di minori entrate contributive pari a 60,7 milioni di euro per il 2022.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (8.060,00/12). Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata su base giornaliera ed è pari a 21,66 euro (671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Il datore di lavoro interessato dovrà inoltrare all’INPS domanda on-line secondo le indicazioni che saranno fornite dallo stesso Istituto. 

31/03/2022

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